Qualche chiarimento sull’ambulatorio medico

Nel precedente numero de La Pelle, abbiamo pubblicato un interessante articolo sui requisiti legislativi necessari all’apertura di un ambulatorio medico. Ci sono giunte in redazione diverse richieste di approfondimento che siamo lieti di accontentare servendoci, come nello scorso articolo, della competenza dell’Arch. Alberto Tradati, dello studio Imeta, specializzato proprio nella progettazione, realizzazione e trasformazione degli ambienti lavorativi per i professionisti della Sanità.
Può riassumerci i requisiti per l’apertura di un Ambulatorio Medico?
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997 ha stabilito i requisiti minimi necessari per l’esercizio delle prestazioni sanitarie: protezione delle radiazioni ionizzanti; eliminazione delle barriere architettoniche; smaltimento dei rifiuti sanitari; condizioni microclimatiche; impianti di distribuzione del gas; materiali esplodenti. I requisiti minimi specifici per le strutture ambulatoriali si suddividono invece in: strutturali; impiantistici; tecnologici; organizzativi. Per ottemperare ai requisiti strutturali si richiede che gli ambienti abbiano una dotazione minima con spazi/locali idonei all’attesa, all’accettazione, all’esecuzione delle prestazioni, ai servizi igienici e al deposito del materiale sporco/pulito.
Che tipo di spazio per il materiale pulito?
Lo spazio, di dimensione adeguate, deve avere armadi contenenti i materiali di utilizzo monouso, quali telini, guanti, bavagli etc. Anche per il materiale sporco c’è bisogno di uno spazio sempre di dimensioni adeguate alla struttura tale da poter ospitare il materiale e le attrezzature per le pulizie. Un’area deve essere inoltre riservato ai rifiuti speciali che vanno stoccati chiusi e sigillati in attesa del ritiro da parte della Ditta incaricata.
Parliamo dei requisiti impiantistici
L’ambulatorio deve essere dotato di un impianto telefonico fisso – il legislatore non aveva previsto la diffusione dei cellulari nel mercato di massa – e devono essere assicurati illuminazione e ventilazione naturali. Per questo punto è opportuno valutare il Regolamento d’Igiene Locale o le Direttive Regionali. Rientrano tra i requisiti tecnologici, invece, le attrezzature per lo svolgimento delle attività e la presenza di dispositivi per la gestione delle emergenze. Di norma viene richiesto che si abbia in dotazione il pallone Ambu con le relative mascherine e almeno un farmaco salvavita. Al medico è lasciata la scelta in merito alla tipologia. Requisiti organizzativi?
è richiesta la presenza di almeno un medico, presente come responsabile e di personale in numero proporzionale all’attività svolta. Irrinunciabile che i farmaci e i materiali soggetti a scadenza riportino sulle confezioni le loro date di scadenza. Infine le copie e le registrazioni dei referti devono essere conservate secondo le modalità e le tempistiche sancite dalla normativa.
Quali sono le competenze regionali?
Il Decreto del 1997 ha delegato alle Regioni il compito di emanare i Decreti a ricezione della Normativa Nazionale. Nel corso degli anni le Regioni l’hanno recepita e regolata in maniera indipendente. è comprensibile quindi che gli approcci pratici variano da Regione a Regione. Prima di proseguire con l’acquisizione di locali, stipula di contratti di affitto, ristrutturazioni, etc.. è quindi opportuno conoscere le Direttive Regionali di appartenenza, in modo da inidividuarne le peculiarità e procedere senza intoppi.
A proposito di acquisizione dei locali, come va effettuata la scelta dell’unità immobiliare?
Consiglio di individuare in primo luogo il bacino di utenza valutando bene il rapporto tra la popolazione del territorio e l’esistenza di altri analoghi specialisti. Una volta che si sarà sicuri della zona dove si vuole operare, va verificata la disponibilità di immobili nell’area prescelta, il costo di vendita o locazione, la presenza di parcheggi, l’asservimento di mezzi pubblici. Ciò detto, al fine di evitare spiacevoli sorprese, è consigliabile effettuare alcune verifiche preliminari. In primis, è bene richiedere una copia del regolamento condominiale. Accade, soprattutto negli stabili un pò datati, che lo stesso si faccia espresso “divieto di apertura di gabinetti medici…”. Resta da valutare la possibilità di modificare il regolamento condominiale per ottenere il cambiamento o una deroga, ma viene da sé che potrebbe non essere cosa semplice. In secondo luogo è utile verificare la categoria d’uso. Gli ambulatori devono avere categoria d’uso ufficio, (A/10). Se la categoria d’uso fosse di tipo residenziale (A2/A3) è possibile, una volta verificato il Regolamento Edilizio Comunale o il PGT, procedere con la richiesta di variazione per il cambio di destinazione. Questo in genere potrebbe comportare il pagamento di oneri al Comune di appartenenza. Un’ultima verifica preliminare riguarda la presenza di barriere architettoniche. Se lo stabile è di recente costruzione non vi sono problemi, il costruttore avrà già assolto a quanto la normativa stabilisce. Diverso è se gli immobili sono stati realizzati prima dell’entrata in vigore della Legge. (13/89). Nel caso, il piano terra o il piano rialzato garantiscono sicuramente una maggior facilità di adeguamento.

Ringraziamo l’Architetto Tradati cui chiederemo di approfondire, in un prossimo articolo, le direttive emanate per attrezzare gli ambulatori medici nel dopo epidemia.