Medicina: Responsabilità solidale

di Giorgio Bartolomucci

Norme civilistiche, penali e amministrative  s’intrecciano nell’ambito di fattispecie tipiche in cui il rapporto gerarchico può dar luogo alla cosiddetta responsabilità solidale

Nel precedente numero abbiamo iniziato a scrivere della colpa medica e della responsabilità del medico, e in particolare della cooperazione e della corresponsabilità, ricordando quello che la Corte di Cassazione ha scritto nel 2000: “gli operatori di una struttura sanitaria, medici e paramedici, sono tutti ex lege portatori di una posizione di garanzia, espressione dell’obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto ex artt. 2 e 32 Cost., nei confronti dei pazienti, la cui salute devono tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l’integrità”. In questo modo abbiamo introdotto il principio giuridico di responsabilità comune come fondamento generale della responsabilità collettiva per tutti i sanitari che operino in collaborazione, chiarendo poi come nel tempo la dottrina abbia sviluppato una serie di distinzioni non sempre facili da comprendere. In primo luogo si è ricordato che, se la solidarietà nell’adempimento della prestazione sanitaria, come nel caso di un intervento operatorio, è di fonte contrattuale o legale (artt. 1292, 1293 c.c.), la solidarietà nella responsabilità è disciplinata in modo diverso in sede civile e penale. Nel primo caso, scaturiscono obbligazioni plurisoggettive solidali, con una ulteriore suddivisione fra obbligazioni parziarie (caratterizzate dalla divisibilità della prestazione) e obbligazioni collettive nelle quali si esige l’esecuzione congiunta della unica prestazione indivisibile, tipica della collaborazione medica. Una distinzione che, abbiamo detto, porta con se un diverso regime di responsabilità civile che, come abbiamo provato a spiegare: nelle obbligazioni solidali e collettive comporta che i “condebitori siano tenuti in solido e l’inadempimento imputabile a uno legittima la richiesta dei relativi rimedi nei confronti di tutti, i quali sono tenuti al risarcimento del danno”, mentre nelle obbligazioni parziarie, invece, “determina che ciascuno risponda per la propria parte”. In ambito penalistico, dove, come è noto, la responsabilità è personale (art. 27 comma 1 Cost. Rep.) abbiamo riaffermato che non si riscontrano ipotesi di responsabilità solidale, ma solo casi di responsabilità concorrente ai fini della configurazione di reati associativi e, al massimo si può parlare di responsabilità concorrente solo per alcuni fini processuali. Per finire abbiamo accennato a una condizione definibile somma di responsabilità in cui la responsabilità civilistica solidale ai fini del risarcimento dei danni e la responsabilità penale concorrente, possono coesistere in uniche fattispecie che coinvolgono soggetti diversi e responsabili del danno a vario titolo (per esempio responsabilità solidale tra l’autore delle lesioni personali al danneggiato e il medico che ha provveduto alle conseguenti relative cure sanitarie). È nei rapporti di lavoro gerarchizzati, infatti, quelli tipici degli ospedali o delle case di cura private, ove il paziente viene seguito dal primario, da più aiuti o assistenti, che si intrecciano norme civilistiche, penali e amministrative dando luogo a fattispecie giuridiche complesse e articolate. Ed è proprio su queste che vogliamo concentrare la nostra attenzione. a) Concorso di colpa fra superiore e subalterni per condotta colposa ascrivibile a tutti. Primo esempio: la negligenza in corso di un intervento chirurgico ricade sia sul chirurgo esecutore che sugli assistenti collaboratori che hanno il compito di vigilare sull’intera esecuzione. Secondo esempio: un primario risponde a titolo concorsuale della morte di un paziente cui un suo assistente nonostante l’autonomia professionale, in sua presenza, ha somministrato per errore un farmaco potenzialmente pericoloso, senza adeguate misure precauzionali (art. 63 D.P.R. 20.12.1979 n.761 V comma). b) Colpa esclusiva del superiore ove egli abbia esercitato un diritto di avocazione nella gestione del caso clinico previsto all’art. 63 D.P.R. 20.12.1979 n.761 VI comma. Da sottolineare che in assenza di avocazione, l’assistente è responsabile esclusivo dell’evento conseguente a sue iniziative nel corso della terapia, ancorché l’iniziale diagnosi effettuata dal primario fosse erronea. c) Colpa del subordinato non è esclusa dalla condotta colposa o dall’ordine erroneo del superiore, ove egli avrebbe potuto esprimere ragionevoli dubbi sulla esattezza della diagnosi o della terapia, associandosi al comportamento indolente del superiore. Lo stesso vale ove il paziente sia stato affidato dal primario a un assistente che diventa pertanto responsabile per gli eventi a lui imputabili che colpiscono l’ammalato affidatogli. d) responsabilità autonoma del subordinato anche in presenza di un rapporto gerarchico, ove in assenza del primario, il subordinato, che pure ha l’obbligo di tenerlo informato e sia stato avvertito dell’avocazione della gestione del caso clinico da parte del primario, ritenendo non ulteriormente procrastinabile l’intervento ritenuto urgente, non sia intervenuto secondo le regole dell’arte medica e in base alla propria autonoma posizione di garanzia nei confronti del paziente, in tal modo causandogli danno. Nel prossimo numero prenderemo in considerazione un’altra ipotesi di somma di responsabilità, quella che può venirsi a determinare negli interventi medico chirurgici coordinati da un responsabile di team medico, che la giurisprudenza ritiene che rivesta una posizione di controllo cui si ricollega una particolare responsabilità di garanzia nei riguardi del paziente.